L’atto finale. Sarebbe stato meglio arrendersi prima
L’atto finale. Sarebbe stato meglio arrendersi prima
Autore: Paolo Iaccarino – Fonte Fiscal Focus
Anche l’ultimo baluardo a garanzia dei contribuenti è miseramente caduto. I principi e la normativa a tutela della riservatezza dei dati personali si sono dissolti come neve al sole innanzi ai principi di necessità e proporzionalità che la sostenibilità del sistema tributario impone. Un passo epocale ormai vicino al suo compimento.
I controlli del prossimo futuro non saranno più gli stessi. Con alcune osservazioni, il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto ministeriale attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682 e 683, della Legge n. 160 del 2019 in materia di analisi del rischio di evasione e individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Si tratta della possibilità per l’Amministrazione Finanziaria, previa pseudonimizzazione dei dati raccolti e conservati in Anagrafe Tributaria, di elaborare massivamente i dati presenti nelle proprie banche dati al fine di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre al controllo e incentivare l’adempimento spontaneo. A fronte di alcune limitazioni ai diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, in altri termini, l’Amministrazione Finanziaria, al pari di un algoritmo come quello comunemente utilizzato da un motore di ricerca, potrà individuare le posizioni da sottoporre al controllo, cosi da concentrare le proprie migliori risorse ove richiesto.
Sorvolando i temi della tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti direttamente interessati, aspetto posto al vaglio del Garante della Privacy e sul quale, come detto, questo si è recentemente pronunciato, la prossima attuazione delle disposizioni in commento rischia di riversare sul contribuente l’attività di controllo di cui è responsabile l’Agenzia delle Entrate. Come annunciato, infatti, l’individuazione dei criteri di rischio saranno utilizzati per incentivare l’adempimento spontaneo, probabilmente innondando i contribuenti di ulteriori inviti alla compliance che, salvo adesione, diverranno automaticamente avvisi di accertamento.
Queste lettere, che si baseranno sulla mera elaborazione dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero quelli presenti nelle banche dati a propria disposizione, produrranno con ogni probabilità avvisi di accertamento dalla motivazione stereotipata, in linea con il principio di massima efficienza che con la pseudonimizzazione dei dati e la loro successiva elaborazione si intende appunto raggiungere. Avvisi di accertamento fotocopia che, come palline impazzite, sfuggiranno al controllo dell’Amministrazione Finanziaria e costringeranno i contribuenti ad una continua rincorsa, un po’ come avviene oggi con le comunicazione di irregolarità relative all’imposta sul valore aggiunto, moltiplicatesi negli anni.
Proprio qui nasce il paradosso. L’esasperata tutela della privacy, difesa strenuamente anche di fronte ai picchi raggiunti dall’evasione fiscale, ha consentito che si realizzassero le condizioni, appena descritte, del Fisco del prossimo futuro. Sarebbe stato preferibile consentire ai funzionari dell’Amministrazione Finanziaria il libero accesso ai dati bancari e alle informazioni desumibili dalle banche dati, conferendo loro poteri incisivi, ma affidando l’istruttoria all’uomo, piuttosto che rinunciare alle capacità ispettive dell’Agenzia delle Entrate, come è stato fatto, e affidarsi all’algoritmo di ultima generazione. In questo modo l’Amministrazione Finanziaria avrebbe avuto gli strumenti per combattere l’evasione fiscale e la massa dei contribuenti onesti sarebbero stati sollevati dagli effetti negativi e perversi delle elaborazioni massime.
Non possiamo dimenticare, infatti, come i controlli tributari che si intendono realizzare, principalmente orientati ai dati bancari e all’applicazione del redditometro, necessitano di informazione di cui l’Amministrazione Finanziaria non ne ha conoscenza certa e diretta. Si pensi alla composizione del nucleo familiare, tipicamente mutevole, decisivo nella giustificazione della propria capacità di spesa e, quindi, contributiva. Come farà l’algoritmo, senza dati, a fare il proprio lavoro?