DETRAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE
DETRAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’art. 1, comma 42, lett. a), L. n. 234/2021) ha introdotto al Decreto n.34/2020 un nuovo art.119-ter il quale prevede che ai contribuenti sia riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative alla realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione in parola può essere fruita direttamente in dichiarazione in cinque quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.
Tale detrazione inoltre andrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il comma 3 della citata disposizione prevede che la detrazione del 75% spetti anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Infine il successivo comma 4 dispone che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi previsti dall’articolo in commento devono necessariamente e inderogabilmente rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/6/1989 avente ad oggetto “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”