ESTEROMETRO: regole tecniche di trasmissione
Esterometro: nuovamente adeguate le regole tecniche di trasmissione
Autore: Sandra Pennacini – Fonte: Fiscal Focus
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 /2021 del 23 dicembre 2021 viene apportata l’ennesima variazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
La modifica altro non rappresenta che la necessaria “retromarcia” rispetto alla precedente variazione in ordine temporale, di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021, alla luce della variazione apportata dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha spostato avanti di sei mesi il termine a partire dal quale non sarà più possibile utilizzare lo strumento “esterometro” (comunicazione delle operazioni transfrontaliere) per trasmettere al Sistema di Interscambio i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri.
L’obbligo di utilizzare il tracciato di fatturazione elettronica per la trasmissione di tali operazioni è infatti passato dal 1° gennaio 2022 (in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), al 1° luglio 2022, alla luce dell’ulteriore variazione apportata dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 a cura del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , articolo 5.
In estrema sintesi, sino alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, vengono mantenute le pregresse modalità, e quindi:
- Per le operazioni attive (fatture emesse) è possibile alternativamente:
- Predisporre ed inviare, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX), in tal modo evitando di dover predisporre il cd. “esterometro”. Per la trasmissione delle fatture emesse al SDI devono essere rispettati i termini ordinari;
- Emettere fattura esclusivamente in modalità analogica, e poi trasmettere i dati al Sistema di Interscambio tramite la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nella comunicazione (esterometro) vengono riepilogati i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento.
- Per le operazioni passive (fatture ricevute) è possibile alternativamente:
- Predisporre ed inviare, per ogni operazione passiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, relativo all’operazione di integrazione IVA / autofattura, utilizzando i “tipi documento” TD17 in caso di acquisto di servizi UE ed extra UE, TD18 per gli acquisti intracomunitari e TD19 per gli altri casi previsti dall’articolo 17 comma 2del D.P.R. 633/72. Il documento deve essere predisposto con data pari a quella di ricevimento della fattura estera, o comunque ricadente entro la fine del mese di ricevimento, e trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
- Trasmettere i dati al Sistema di Interscambio tramite esterometro, a cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
L’esterometro, in forza di quanto previsto dalla scorsa legge di bilancio L. 178/2020, doveva venir meno a partire dal 1° gennaio 2022, e le uniche modalità di gestione dei rapporti intrattenuti con soggetti esteri a partire dal 2022 dovevano essere l’emissione di fattura elettronica “con le 7 X”, per le operazioni attive, e l’emissione dei tipi documento TD17 – TD18 e TD19 per gli acquisti da soggetti esteri.
Invece, come si è detto, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato nuovamente modificato il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che l’esterometro possa essere utilizzato ancora per tutto il primo semestre 2022, e quindi le nuove modalità di trasmissione esclusivamente con formato e-fattura diverranno obbligatorie solo a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
Il provvedimento qui in esame, pertanto, allinea le specifiche tecniche a questa proroga, rendendo nuovamente possibile trasmettere “esterometro” anche per le operazioni che saranno effettuate dal 1° gennaio 2022 sino a tutto il 30 giugno 2022.
Resta fermo il fatto che coloro i quali vorranno utilizzare il tracciato della e-fattura per la gestione dei rapporti con l’estero, sia attivi che passivi, già a partire dal 1° gennaio 2022 potranno farlo (tali modalità sono già attualmente operative), ed in tal caso non saranno tenuti a presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.