LEGGE DI BILANCIO 2022
FISCO
Modifica tassazione Irpef – soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% e la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%.
Cambiano le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.
Trattamento integrativo – Trattamento integrativo previsto per i soggetti con un reddito fino a 15.000 euro, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia ma inferiore a 28.000 euro potranno ricevere il contributo a condizione che la somma delle detrazioni d’imposta, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle altre detrazioni per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni suelencate e l’imposta lorda.
Irap– Esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche imprenditori e professionisti.
Fondo transizione industriale- Viene istituito un fondo per la transizione industriale con l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.
Esenzione bollo – Estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Agevolazioni edilizie – Viene prorogato il Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
Per i condomini e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Viene escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi, introdotti dal DL antifrodi in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa ai bonus minori, per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.
Sono prorogate fino al 2024:
- le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
- il bonus verde.
Il bonus facciate è prorogato per il 2022 con percentuale di detraibilità ridotta dal 90 al 60%.
Barriere architettoniche – Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. Per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 euro, 40.000 euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.
Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia – A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
Crediti d’imposta – Prorogati alcuni crediti d’imposta. In particolare:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro;
- il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%;
- il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
- il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 euro.
Patent box – Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del DLn. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.
Eventi sismici– Esentate per il 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Vengono inoltre prorogate specifiche esenzioni tariffarie e l’esenzione Imu per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Ulteriori interventi fiscali – Estesa al 2022 l’esenzione ai fini Irpef – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili viene elevato a 2 milioni di euro.
Delocalizzazioni– Per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, i datori di lavoro con più di 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50 lavoratori, 90 prima dovranno darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Mise e all’Anpal.
Bonus tv e decoder– Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv – decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20 mila, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.
PREVIDENZA E LAVORO
Disposizioni in materia previdenziale – Introduzione della c.d. Quota 102 che consente il pensionamento anticipato ai soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.
L’APE Sociale, viene prorogata a tutto il 2022 l’applicazione sperimentale dell’istituto e ridotto da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’anticipo pensionistico per gli operai edili e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Proroga per il 2022 anche il trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Introdotto anche il prolungamento del periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, con la previsione che per i medesimi anni il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a 50.
Trattamenti di integrazione salariale– La Legge di Bilancio 2022 estende l’ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce il requisito di anzianità di effettivo lavoro da 90 a 30 giorni, prevedendo che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Da segnalare altresì – con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 – l’unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, nonché la modifica della disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.
La Manovra opera anche una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale e modifica la disciplina dell’ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi.
Politiche attive e incentivi all’occupazione – In materia di politiche attive, la Manovra dispone il rifinanziamento del reddito di cittadinanza e prevede la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico, stanziando ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego.
In tema di incentivi all’occupazione, invece, si segnala il riconoscimento dell’esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché il riconoscimento, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
Previsti, inoltre:
- la proroga per il 2022 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove;
- l’esonero totale dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.
Ulteriori misure– Tra le altre misure, si segnala che la Legge di Bilancio rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno. Inoltre, in via sperimentale e per un anno, vengono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
Previsti, altresì, l’estensione della NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e la modifica la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022.
Assegno Unico– Dal prossimo 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare la domanda per l’Assegno unico universale, che sarà pagato a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.
In particolare, l’Assegno unico assorbirà:
- il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Non assorbirà né limiterà, invece, gli importi del bonus asilo nido.
L’assegno, come noto, viene attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età (in caso di figli a carico con disabilità è riconosciuto senza limiti di età).
L’importo dell’assegno è proporzionale al valore ISEE , quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE, infatti, avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.
Quanto alla presentazione della domanda, con una nota diffusa ieri, l’Inps ha precisato che non c’è alcuna fretta poiché se presentata entro il 30 giugno 2022 saranno comunque riconosciuti gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.